Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 240

Art. 240.
(Costituzione di parte civile).

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.
I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

Sentenze13

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