Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 56

Art. 56.
(Compensazione in sede di fallimento).

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorche' non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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