Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 23
Art. 23.
(Poteri del tribunale fallimentare).
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. ((21))
Il tribunale puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.
-------------AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 27 giugno 1986 n. 156 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1986 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata".
(Poteri del tribunale fallimentare).
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. ((21))
Il tribunale puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.
-------------AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 27 giugno 1986 n. 156 (in G.U. 1a s.s. 02/07/1986 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziche' dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata".
1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-03-08, n. 202200394Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
- art. 2043 c.c.·
- art. 22 bis d.P.R. 327/2001·
- art. 2697 c.c.·
- art. 50 d.P.R. 327/2001·
- espropriazione per pubblica utilità·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- illegittimità dell'occupazione·
- indennità di occupazione·
- indennità per occupazione illegittima·
- mancata emissione del decreto di esproprio·
- occupazione d'urgenza·
- onere della prova·
- principio dispositivo·
- prova del danno·
- responsabilità per fatto illecito·
- restituzione dei beni occupati·
- risarcimento danni
4. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2017-07-11, n. 201703710Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 L. n. 241 del 1990·
- art. 133 cod. proc. amm.·
- art. 23 R.D. n. 267 del 1942·
- art. 72 R.D. n. 267 del 1942·
- carenza di istruttoria·
- contratti di programma·
- eccesso di potere·
- fallimento·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- principio del giusto procedimento·
- principio di libera concorrenza·
- principio di parità di trattamento·
- procedimento amministrativo·
- programmazione negoziata·
- revoca delle agevolazioni finanziarie·
- sospensione del contratto in caso di fallimento