Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 45

Art. 45.
(Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento).

Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

Sentenze148

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