Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 202
Art. 202.
(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza).
Se l'impresa al tempo in cui e' stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non e' stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione e' stata disposta per insufficienza di attivo.
Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza).
Se l'impresa al tempo in cui e' stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non e' stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione e' stata disposta per insufficienza di attivo.
Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.