Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 21

Art. 21.
(Revoca della dichiarazione di fallimento).

Se la sentenza dichiarativa di fallimento e' revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Entrata in vigore il 15 giugno 2002
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