Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 93

Art. 93.
(Domanda di ammissione al passivo).

La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi.
Se il creditore non e' domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale.
I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell'adunanza di verifica.
Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

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