Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 1

DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO
PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 1.
(Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata).

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori.
Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando e' mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le societa' commerciali. (2) ((27)) -------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 ottobre 1952, n. 1375 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della"disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.500.000." -------------AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 570 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato"la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando e' mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".
Entrata in vigore il 27 dicembre 1989
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