Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 131
Art. 131.
(( (Reclamo). ))((Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.))(50))
------------AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 novembre 1974 n. 255 (in G.U. 1a s.s. 13/11/1974 n. 296), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresi', la illegittimita' costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonche' per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza." ------------AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
(( (Reclamo). ))((Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.))(50))
------------AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 novembre 1974 n. 255 (in G.U. 1a s.s. 13/11/1974 n. 296), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresi', la illegittimita' costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonche' per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza." ------------AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
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