Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 125

Art. 125.
(Esame della proposta e comunicazione ai creditori).

Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con l'indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti ne' superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione puo' essere scritta in calce alla comunicazione.
Delle dichiarazioni di voto e' presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.
In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato puo' sospendere la liquidazione.
Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso deve essere raddoppiato.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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