Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 46

Art. 46.
(Beni non compresi nel fallimento).

Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto e' disposto dagli articoli 170 e 326 del codice civile;
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto e' disposto dall'art. 188 del codice civile;
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

Sentenze59

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi