Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 5

Art. 5.
(Stato d'insolvenza).

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942
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