Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 196

Art. 196.
(Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa).

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Entrata in vigore il 6 aprile 1942

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