Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 196
Art. 196.
(Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa).
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
(Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa).
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
2. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2017-07-26, n. 201701998Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 27 cod. civ.·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- estinzione di persona giuridica·
- legittimazione passiva·
- ordinanza cautelare·
- partecipazione procedimentale·
- principio di proporzione·
- procedura fallimentare·
- revoca dell'accreditamento·
- valutazione discrezionale·
- violazione art. 7 l. 241/1990·
- violazione diritto di difesa·
- violazione principio di trasparenza
3. TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-01-14, n. 201500079Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 223 septiesdecies delle disposizioni attuative del c.c.·
- non deposito dei bilanci di esercizio·
- principio di soccombenza·
- pubblicazione e notifica degli atti amministrativi·
- risarcimento danni·
- scioglimento d'ufficio delle cooperative·
- tardività del ricorso