Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 137

Art. 137.
(( (Risoluzione del concordato). ))((Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili.
Al procedimento e' chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva.
La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilita' per effetto del concordato.))(50))
------------AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Entrata in vigore il 16 ottobre 2007

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