Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 28
Art. 28.
(Requisiti per la nomina a curatore).
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))((50))
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
-------------AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
(Requisiti per la nomina a curatore).
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))((50))
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
-------------AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-02-14, n. 201901938Provvedimento:Leggi di più...- compatibilità del liquidatore·
- conflitto di interessi·
- eccesso di potere·
- liquidazione coatta amministrativa·
- mancata confutazione delle memorie difensive·
- nomina del commissario liquidatore·
- procedimento amministrativo·
- trasparenza del procedimento amministrativo·
- violazione art. 21 nonies legge 241/90·
- violazione art. 28 legge fallimentare
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-03-20, n. 201801787Provvedimento:Leggi di più...- amministrazione straordinaria delle società·
- art. 1, comma 498, legge n. 296 del 2006·
- compensazione delle spese di lite·
- decadenza ex lege degli incarichi commissariali·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- garanzia del contraddittorio·
- improcedibilità del ricorso·
- legittimità degli atti amministrativi·
- nomina nuovo collegio commissariale·
- ordinanza cautelare·
- principio di interesse per il risarcimento danni·
- revoca dall'incarico commissariale·
- riesame dei decreti ministeriali·
- risarcimento danni·
- valutazione discrezionale della nomina commissariale