Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 146

Art. 146.
(( (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di societa' a responsabilita' limitata). ))((Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilita' contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilita' contro i soci della societa' a responsabilita' limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.))
Entrata in vigore il 19 aprile 2006
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