Art 1
Art. 1.
Le tabelle "A, B, C, D, E, F" annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto. Le tabelle "G" ed "H" sono soppresse.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quei prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al primo comma, subiscono variazioni.
Le tabelle "A, B, C, D, E, F" annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto. Le tabelle "G" ed "H" sono soppresse.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quei prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al primo comma, subiscono variazioni.
Sentenze • 1
1. TAR Lazio, sez. II, sentenza 20/06/2002, n. 5667Provvedimento:Leggi di più...- art. 19 D.L. 25/1986·
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