Art 1

Art. 1.
Le tabelle "A, B, C, D, E, F" annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto. Le tabelle "G" ed "H" sono soppresse.
Il Ministro per le finanze provvedera' con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quei prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al primo comma, subiscono variazioni.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1972

Sentenze1


  • 1. TAR Lazio, sez. II, sentenza 20/06/2002, n. 5667
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 19 D.L. 25/1986·
    • art. 1 D.L. 787/1972·
    • art. 41 Cost.·
    • art. 821 cod. civ.·
    • art. 826 cod. civ.·
    • art. 8 D.L. 260/1994·
    • autonomia negoziale·
    • concessione mineraria·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • liberalizzazione commercio sale·
    • monopolio statale·
    • proprieta' frutti naturali·
    • societa' partecipata·
    • sostituto processuale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi