incompatibilita'

Art. 8. Incompatibilita'1.Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:
a)i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b)i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c)i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
d)gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
e)i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111;
g)i prefetti;
h)coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti ((o movimenti)) politici;
i)coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, ((direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di consulenza tributaria,)) detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
l)gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i).
1-bisNon possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi', essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
2.Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado.
3.Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni tributarie.
4.I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a)eb)o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015
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