incompatibilita'
Art. 8. Incompatibilita'((01.Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12))((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))1-bisNon possono essere componenti di ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la ((corte di giustizia tributaria di primo grado)). Non possono, altresi', essere componenti delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
2.Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado.
3.Nessuno puo' essere componente di piu' ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)).
4.I componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a)eb)o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di appartenenza.
2.Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado.
3.Nessuno puo' essere componente di piu' ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)).
4.I componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a)eb)o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di appartenenza.