Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale

Art. 44.Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale1.Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale ((fino alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell' ordinamento giudiziario tributario e)) sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parita' di punteggio, secondo la maggiore anzianita' di eta'.
Entrata in vigore il 3 ottobre 2005
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