deliberazioni
Art. 26. Deliberazioni1.Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.
2.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
3.Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
2.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
3.Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.