deliberazioni

Art. 26. Deliberazioni1.Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.
2.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
3.Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993

Sentenze1

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