Art 3

Art. 3.
Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresi' dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia rimezzadrile o colonica, purche' non trattisi di esposto regolarmente affidati.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1963
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