modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili
Art. 58. Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili1.Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Soggetti passivi) - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualita' di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.".
b)nel comma 2 dell'articolo 5, relativo alla base imponibile, l'ultimo periodo e' soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.";
c)nel comma 1 dell'articolo 13, concernente i rimborsi dell'imposta, l'ultimo periodo e' soppresso.
2.Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506.
a)l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Soggetti passivi) - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualita' di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.".
b)nel comma 2 dell'articolo 5, relativo alla base imponibile, l'ultimo periodo e' soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.";
c)nel comma 1 dell'articolo 13, concernente i rimborsi dell'imposta, l'ultimo periodo e' soppresso.
2.Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)).
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 506.