approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

Art. 54. Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici1.Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. (1)
((1-bis.Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo))---------------AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998."
Entrata in vigore il 9 gennaio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi