Art 1

Art. 1.1.Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita' e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita', che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumita' pubblica.
2.E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, e successive modificazioni.
3.A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo art. 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo e' di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

((2))--------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135 ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) che "Sono abrogati:
[...]
b) dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 213, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo".
Entrata in vigore il 12 settembre 2022

Sentenze1

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