soggetti passivi

Art. 44. Soggetti passivi1.L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni ((e gli acquisti intracomunitari.)) L'imposta e' determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ((38))2.In deroga al comma 1, l'imposta e` dovuta:
a)per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N. 18)). ((38))3.((Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 17 del medesimo decreto.)) Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6. ((38))4.Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, ((terzo comma)), del medesimo decreto. ((38))


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AGGIORNAMENTO (37)
La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia` applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.


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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le suddette modifiche si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.
Entrata in vigore il 19 febbraio 2010
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