registrazione delle operazioni intracomunitarie
Art. 47. Registrazione delle operazioni intracomunitarie((1.Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.))((45))2.I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziche' in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalita' indicate nel comma 1.
((3.I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.))((45))((4.Le fatture relative alle cessioni intra-comunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.))((45))5.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
----------------AGGIORNAMENTO (38)Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.----------------AGGIORNAMENTO (45)La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."
((3.I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.))((45))((4.Le fatture relative alle cessioni intra-comunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.))((45))5.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non e' parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
----------------AGGIORNAMENTO (38)Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.----------------AGGIORNAMENTO (45)La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."