Art 2

Art. 2.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 696 miliardi, destinata:
a) per lire 500 miliardi alla costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese ((, ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passivita' a breve termine e prestiti partecipativi)) I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni ((, salvo quanto stabilito al secondo comma)) La predetta somma e i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali. Al fondo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
b) per lire 100 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1980 e lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1981;
c) per lire 45 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. La somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro negli anni dal 1980 al 1982; lo stanziamento relativo all'anno finanziario 1980 resta determinato in lire 15 miliardi;
d) per lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1980, per la concessione a favore dei consorzi per il commercio estero costituiti fra piccole e medie imprese dei contributi fissati dall'articolo 15 della legge 30 aprile 1976, n. 374;
e) per lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni dal 1980 al 1982, per l'istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo speciale, da amministrare con contabilita' separata, per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni. Lo stanziamento per l'anno 1980 resta determinato in lire 20 miliardi. ((I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ad enti creditizi e societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitali o come societa' cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potra' essere altresi' utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti, per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalita' e le modalita' di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilita' annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato))
Entrata in vigore il 20 maggio 1993

Sentenze3

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