Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici
Art. 14.Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.
2.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.
3.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
4.I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di provenienza.
5.All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6.Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarita' delle relativa partecipazione, che non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7.All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8.Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9.Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:
a)le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del comma 8;
b)la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).
Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
10.La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il personale.
11.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e ai sensi del comma12.Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della societa'.
12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per il beni e le attivita' culturali alla societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13.Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14.Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
15.L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16.Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze".
17.L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18.E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero ((dello sviluppo economico)) e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
18-bis.I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) e dal Ministro ((dello sviluppo economico)). Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro ((dello sviluppo economico)), dal Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19.Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.((A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.))20.L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
Con decreto del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.
21.Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)). Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro ((dello sviluppo economico)). I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), ((dello sviluppo economico)) e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
22.Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23.I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
24.Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25.L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con ((decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e' individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato)) secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite ((dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis)).
26.In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis.Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter.A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.
26-quater.Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a)eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
b)corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c)utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate;
d)altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies.L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies.Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a:
a)una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b)una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;
c)una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies.I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies.I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-novies.L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies.Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.
27.La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28.Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29.Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.
2.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del predetto decreto legislativo.
3.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
4.I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di provenienza.
5.All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.
6.Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarita' delle relativa partecipazione, che non puo' formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.
7.All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
8.Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'».
9.Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:
a)le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla societa' ai sensi del comma 8;
b)la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).
Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
10.La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il personale.
11.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e ai sensi del comma12.Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della societa'.
12. Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita.
L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per il beni e le attivita' culturali alla societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.
13.Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche' quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
14.Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
15.L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.
16.Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze".
17.L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18.E' istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero ((dello sviluppo economico)) e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
18-bis.I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) e dal Ministro ((dello sviluppo economico)). Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro ((dello sviluppo economico)), dal Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.
19.Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.((A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e' trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.))20.L'Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
Con decreto del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita' di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita' delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.
21.Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)). Uno dei cinque membri e' designato dal Ministro ((dello sviluppo economico)). I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralita' e indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), ((dello sviluppo economico)) e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
22.Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed i limiti previsti dallo statuto. Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresi' gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo relativi alle attivita' dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalita' istituzionali. Il direttore generale e' nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23.I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformita' alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.
24.Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilita', la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 450 unita', ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
25.L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalita' stabilite con ((decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e' individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato)) secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio e' accreditato presso le autorita' locali in lista diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite ((dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis)).
26.In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26-bis, e' trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unita', provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.
26-bis.Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
26-ter.A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 e' altresi' iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attivita' di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente.
26-quater.Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a)eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
b)corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c)utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate;
d)altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies.L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attivita' di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies.Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a:
a)una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b)una rideterminazione delle modalita' di svolgimento delle attivita' di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;
c)una concentrazione delle attivita' di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies.I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a)del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformita' con le intese di cui al comma 26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies.I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-novies.L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
26-decies.Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.
27.La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.
28.Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi, nonche' di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.
29.Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.