(disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

Art. 23.(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)1.L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.
2.I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gia' scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13)).
Entrata in vigore il 17 febbraio 2007
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