Ordinamento giudiziario-art. 16

Art. 16.

Incompatibilita' di funzioni.

I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.
Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, ne' qualsiasi libera professione.

((Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie ne' possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063)) ------------AGGIORNAMENTO (55a)
Il D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "L'autorizzazione prevista nell'art. 16, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario e' concessa dal Consiglio superiore, che ne informa il Ministro".
Entrata in vigore il 6 aprile 1979
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi