Ordinamento giudiziario-art. 7 ter
Art. 7-ter.
(Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti).
1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare.
Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. (109)(110a)
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
((2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalita' e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equita' tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi))
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106.
------------AGGIORNAMENTO (109)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ------------AGGIORNAMENTO (110a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
(Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti).
1. L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare.
Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. (109)(110a)
2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
((2-bis. Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalita' e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equita' tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi))
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2006, N. 106.
------------AGGIORNAMENTO (109)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. ------------AGGIORNAMENTO (110a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
3. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-04-29, n. 201900532Provvedimento:Leggi di più...- art. 102 d.lgs. 159/2011·
- art. 8 della Circolare CSM P. N. 20458 del 17.11.2017·
- competenza del TAR·
- criteri di organizzazione della Direzione Distrettuale Antimafia·
- eccesso di potere·
- illegittimità del provvedimento di assegnazione·
- principi di indipendenza e autonomia dei sostituti·
- principio di coerenza tra presupposti di fatto e conclusione del provvedimento·
- principio di comparazione tra le candidature·
- principio di indipendenza e autonomia dei sostituti·
- principio di rotazione professionalizzante·
- principio di tipicità, legalità, prevedibilità e conoscibilità·
- principio di trasparenza delle garanzie partecipative e del buon andamento·
- progetto organizzativo della DDA·
- rinnovo della designazione·
- riorganizzazione della Direzione Distrettuale Antimafia·
- sostituzione del sostituto procuratore·
- valutazione comparativa tra magistrati·
- valutazione delle professionalità dei magistrati·
- violazione del principio di motivazione
5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-07-21, n. 201509967Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- art. 105 c.p.a.·
- art. 114 c.p.a.·
- art. 45 D.Lgs. 160/2006·
- conferma nell'incarico direttivo·
- difetto di istruttoria e di motivazione·
- eccesso di potere·
- giudizio di legittimità·
- ottemperanza di sentenza·
- principio di autogoverno della magistratura·
- procedura di conferma dei magistrati·
- sindacato del giudice amministrativo·
- valutazione dei dirigenti magistrati