Ordinamento giudiziario-art. 68
Art. 68.
Ufficio del massimario e del ruolo.
Presso la corte suprema di cassazione e' costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.
All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'articolo 210 del presente ordinamento.
Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.
Ufficio del massimario e del ruolo.
Presso la corte suprema di cassazione e' costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente.
All'ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d'appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell'articolo 210 del presente ordinamento.
Le attribuzioni dell'ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.
Sentenze • 1
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-14, n. 202304457Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera del CSM·
- art. 65 circolare CSM 13778/2014·
- art. 68 circolare CSM 13778/2014·
- attività fuori ruolo·
- attività giudiziaria e non giudiziaria·
- autogoverno della magistratura·
- criteri di attribuzione del punteggio·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- disparità di trattamento·
- esperienza professionale dei magistrati·
- graduatoria magistrati·
- irragionevolezza·
- punteggio per attitudini·
- valutazione del merito·
- violazione del divieto di retroattività