Ordinamento giudiziario-art. 7
Art. 7.
Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonche' i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.
Provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari e il pubblico ministero.
Qualsiasi provvedimento che attua le disposizioni del presente ordinamento, relative alla costituzione di sezioni ed alla ripartizione dei magistrati tra i diversi uffici della stessa sede, nonche' i provvedimenti relativi alle applicazioni, alle sostituzioni ed alle supplenze di magistrati, sono emanati con decreto reale, salvo che non sia diversamente stabilito.
Sentenze • 3
2. TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-12-22, n. 201103167Provvedimento:Leggi di più...- accesso alla magistratura·
- anzianità convenzionale·
- art. 4, comma 2, l. n. 425/1984·
- concorso di primo grado·
- concorso di secondo grado·
- giustizia amministrativa·
- principi costituzionali di uguaglianza e parità di retribuzione·
- riconoscimento di esperienza lavorativa·
- successione delle leggi nel tempo·
- valutazione delle prove concorsuali
3. TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-03-10, n. 201100574Provvedimento:Leggi di più...- anzianità convenzionale·
- art. 4 comma 2 l. n. 425/1984·
- concorso di secondo grado·
- disposizioni transitorie·
- parità di retribuzione·
- principi costituzionali·
- principio di uguaglianza·
- riconoscimento di esperienza lavorativa·
- successioni delle leggi nel tempo·
- valutazione delle prove