Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale

Art. 1.Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale 1.Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico ((e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) sono individuate le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali ((con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)), adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, ((da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,)) possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia ((. . .)) di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a)imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
b)veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', ((la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,)) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;
c)opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58((, e successive modificazioni,)) ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.
((1-bis.I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo))2.Al fine di valutare la minaccia ((. . .)) di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera b) del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneita' dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonche' gli elementi di cui al comma3.
3. Al fine di valutare la minaccia ((. . .)) di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere a)e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione della entita' della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonche' del progetto industriale ((,)) rispetto alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b)l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita' internazionale ((, desunti dalla natura delle loro alleanze,)) o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad ((esse)) comunque collegati.
4.Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 ((del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni)). Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di cui al presente comma e' esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma ((. . .)) e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.
6.Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale ((,)) individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 ((sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)) al Ministero dell'economia e delle finanze.
7.I decreti di individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale ((di cui al comma 1)) sono aggiornati almeno ogni tre anni.
8.((Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,)) su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo ((, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo)). ((Il parere di cui al primo periodo e' espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.)) Fino all'adozione del medesimo ((regolamento)), le competenze ((inerenti alle proposte)) per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
Entrata in vigore il 14 maggio 2012

Sentenze13


  • 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-05, n. 202306575
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • decreto-legge 21 marzo 2012, n. 21·
    • difesa e sicurezza nazionale·
    • diritto europeo·
    • dovere di notifica·
    • giurisdizione amministrativa·
    • golden power·
    • libera circolazione dei capitali·
    • libertà di stabilimento·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • partecipazioni societarie strategiche·
    • poteri speciali dell'amministrazione·
    • principio di pari trattamento·
    • principio di proporzionalità·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • sospensione dei diritti di voto

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-09-06, n. 202211508
    Provvedimento:
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    • comunicazione Consob·
    • controllo di fatto·
    • decreto legge 15 marzo 2012, n. 21·
    • difesa e sicurezza nazionale·
    • difetto di motivazione·
    • disparità di trattamento·
    • eccesso di potere·
    • legittimità del provvedimento amministrativo·
    • libera circolazione dei capitali·
    • libertà di stabilimento·
    • normativa antitrust·
    • obbligo di notifica·
    • partecipazioni strategiche·
    • poteri speciali del governo·
    • proporzionalità delle restrizioni agli scambi·
    • rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE

  • 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-01-11, n. 201800118
    Provvedimento:
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    • affidamento senza gara·
    • art. 124 Codice del processo amministrativo·
    • art. 2043 Codice Civile·
    • art. 2697 Codice Civile·
    • art. 30 Codice del processo amministrativo·
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    • causalità alternativa ipotetica·
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    • direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007·
    • direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • onere della prova·
    • principio di effettività dei rimedi·
    • responsabilità della pubblica amministrazione·
    • risarcimento del danno·
    • tutela degli interessi legittimi
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