Tariffa-art. 23


Art. 23.

Per la scritturazione di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati e' dovuto al notaro il diritto di sessanta centesimi. (27)

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.
(13) (15) (17) (19) (20) (30) (32) (38) ((44)) ---------------AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8". ---------------AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato". ---------------AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8". ---------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324". ---------------AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo art. 23 sono aumentati del 150 %, compreso in questo aumento quello del 100 % portato dalla legge 7 aprile 1921, n. 349". ---------------AGGIORNAMENTO (27)
Il Regio D.L. 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2384, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto di scritturazione previsto nell'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' stabilito nella misura di L. 2 per ogni due pagine, ivi compreso lo aumento del 150 per cento". ---------------AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono ridotti del dodici per cento". ---------------AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865, nel modificare l'art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466, che a sua volta modifica l'art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466". ---------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto:
- (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
- (con l'art. 5, comma 1) che "Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge, 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di lire quattro per ogni pagina. Esso e' aumentato del cinquanta per cento nei casi di richieste urgenti di copie di atti".
- (con l'art. 8, commi 1 e 2) che "Le riduzioni della, tariffa notarile previste da disposizioni speciali cessano di avere effetto relativamente ai diritti accessori.
Sono dovuti al notaio gli onorari ridotti ad un quarto della misura normale in tutti i casi in cui le disposizioni anzidette stabiliscono riduzioni maggiori". ---------------AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il diritto di scritturazione, di cui all'art. 23 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e' dovuto nella misura di L. 20 per ogni pagina. Esso e' aumentato del 50% nei casi di richieste urgenti di copie di atti e sempre che la copia venga rilasciata entro giorni tre dalla richiesta".
Entrata in vigore il 17 dicembre 1954

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