Art 147
Art. 147.1.E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi piu' gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:
a)compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita' e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b)viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
c)si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicita' non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 1372.La destituzione e' sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.
(65)
---------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
a)compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita' e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b)viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
c)si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicita' non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 1372.La destituzione e' sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.
(65)
---------------AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".