Art 4

Art. 4.1.Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto e' determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantita' degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

2.La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovra', udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potra' essere modificata parzialmente anche entro un termine piu' breve, quando ne sia dimostrata l'opportunita'. (60) ((69))---------------AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 28 dicembre 1913, n. 1536 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine indicato nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' prorogato di mesi quattro. ---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 26 aprile 1914, n. 421 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto notarile nel Regno di cui all'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono determinati in conformita' della tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti". ---------------AGGIORNAMENTO (43)
Il D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 518 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al disposto dell'art. 4 capoverso della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la revisione generale della tabella annessa al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, che determina il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, sara' compiuta entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ---------------AGGIORNAMENTO (60)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-octies) che "In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4-septies del presente articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". ---------------AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 [...] e' aumentata di cinquecento posti".
Entrata in vigore il 24 gennaio 2012
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