Tariffa-art. 1
Tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato
e degli archivi notarili.
Art. 1.
Al notaro sono dovuti i seguenti onorari, diritti accessori e rimborsi di spese per gli atti da lui ricevuti od autenticati:
1° onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;
2° onorari proporzionali sul valore dell'atto;
3° onorari per le operazioni precedenti e susseguenti agli atti, se per volonta' delle parti ebbero luogo;
4° onorario ad ore per tutti gli atti indicati negli articoli 12 e 13;
5° onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;
6° onorari per le operazioni di cui il notaro e' incaricato dalle parti o dall'autorita' giudiziaria;
7° diritti accessori e rimborso di spese.
Non e' dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti ed allegate ai medesimi.
(13) (15) (17) (19) (30) (32) ((38)) ---------------AGGIORNAMENTO (13)
Il Regio D.L. 9 novembre 1919, n. 2239, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari ed i diritti accessori stabiliti dal capo I della tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato 16 febbraio 1913, n. 89, sono aumentati del 50%.
Per la determinazione degli onorari, gli atti privati autenticati da notaro sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa medesima, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8". ---------------AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 aprile 1921, n. 349 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Fino a che non sara' provveduto per la revisione e modificazione delle singole voci della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, gli onorari e diritti accessori, stabiliti dal capo I della detta tariffa, sono a favore dei notai raddoppiati, fermo rimanendo soltanto per gli onorari degli originali degli atti ricevuti o autenticati anche l'altro aumento del 50 per cento, gia' disposto col Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e che, ai termini dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, e' devoluto alla Cassa nazionale del notariato". ---------------AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150% e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100%, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.
Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8". ---------------AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2778, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 escluso l'ultimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324". ---------------AGGIORNAMENTO (30)
Il Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono ridotti del dodici per cento". ---------------AGGIORNAMENTO (32)
La L. 7 giugno 1937, n. 865, nel modificare l'art. 3 del Regio D.L. 5 luglio 1934, n. 1179, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 1935, n. 466, che a sua volta modifica l'art. 1 del Regio D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I redditi minimi garantiti ai notari, a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1937, alla riduzione del 6 per cento in sostituzione di quella stabilita con l'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466". ---------------AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notai, stabiliti nel capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, sono aumentati del centocinquanta per cento e non possono essere inferiori a L. 50 (cinquanta). Essi non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le lire 50.000.000.
Gli altri onorari stabiliti nel capo medesimo e nelle successive modificazioni sono aumentati del duecento cinquanta per cento, ad eccezione di quelli per gli atti di protesto che sono aumentati del cento per cento, e salve le disposizioni degli articoli seguenti".
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-12-06, n. 202409802Provvedimento: Pubblicato il 06/12/2024 N. 09802/2024REG.PROV.COLL. N. 01985/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2023, proposto da AL MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pardini, Francesco Giromini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune Fosdinovo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Guccinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti NA OG, TO Passalacqua, non …Leggi di più...- abuso della tutela giurisdizionale·
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2. Trib. Catania, sentenza 26/01/2024, n. 496Provvedimento: N. R.G. 15506/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 15506/2019 promossa da: IO GO (C.F. [...]), LA DI TT (C.F. [...]), FE RI GO (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti CANNIZZARO GIUSEPPA e MONTAGNESE CRISTINA ATTORI contro PE RI (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROSSO LUIGI FRANCESCO CONVENUTO e nei confronti di AIG EUROPE S.A. (C.F. 97819940152), Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del …Leggi di più...
3. Corte d'Appello Torino, sentenza 27/09/2024, n. 810Provvedimento: N. 1509/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di OR Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Rizzi Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi degli artt. 281 terdecies, 275 bis c.p.c. e 26 D.lvo n. 150/21 nella causa civile iscritta al n. 1509/2023 r.g. promossa da: Archivio Notarile di OR (C.F. 80091070013), con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OR, reclamante contro Dott.ssa IA Principale (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Barosio Vittorio e dell'avv. Dentico Serena resistente …Leggi di più...
4. Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2024, n. 670Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CATANIA La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati: 1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente 2) Dott. Monica ZEMA Consigliere 3) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 158/2023 R.G., avente per oggetto: “vendita di cose immobili”; TRA SO DR, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Assennato, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino LONGO; APPELLANTE CONTRO COSTA GIUSEPPA, nata ad [...] il [...] (c.f. [...]), rappresentata e difesa, giusta …Leggi di più...
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