Art 5
Art. 5.
Il primo comma dell'art. 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' sostituito come segue:
"L'indennita' di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni".
((E' abrogato il secondo comma dell'articolo 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312))
Il primo comma dell'art. 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' sostituito come segue:
"L'indennita' di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni".
((E' abrogato il secondo comma dell'articolo 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312))