Art 5

Art. 5.
Il primo comma dell'art. 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' sostituito come segue:
"L'indennita' di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni".
((E' abrogato il secondo comma dell'articolo 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312))
Entrata in vigore il 28 luglio 1981

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