(imprese turistiche e attivita' professionali)

Art. 7.(Imprese turistiche e attivita' professionali)1.Sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. 2.L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b). 3.L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attivita' turistica. 4.Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla normativa vigente. 5.Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. 6.Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validita' su tutto il territorio nazionale, in conformita' ai requisiti e alle modalita' previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g). 7.Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attivita' in Italia, secondo il principio di reciprocita', previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonche' previo accertamento, per gli esercenti le attivita' professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 8.Sono fatte salve le abilitazioni gia' conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge. 9.Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita' di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". 10.Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonche' le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.
Note all'art. 7:
- Per gli estremi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda in nota all'art. 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile" e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
- L'art. 17 del gia' citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 cosi' recita:
"Art. 17 (Definizioni). - 1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria comprendono qualsiasi attivita' imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semi lavorati, di merci e di beni anche materiali, con esclusione delle funzioni relative alle attivita' artigianali ed alle altre attivita' produttive di spettanza regionale in base all'art. 117, comma primo della Costituzione ed a ogni altra disposizione vigente.
2. Sono comprese nella materia anche le attivita' di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attivita' di cui al comma 1, con esclusione comunque delle attivita' creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attivita' concernenti le societa' fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione".
- Per l'art. 44 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 2.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1978, n. 48.
- Il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, recante "Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 recante "Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti - tutto compreso -" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1995, n. 88.
- La legge 11 luglio 1986, n. 390, recante "Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1986, n. 170.
Entrata in vigore il 20 aprile 2001

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