abrogazione espressa di norme primarie
Art. 53. Abrogazione espressa di norme primarie1.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b)articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
c)articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d)articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
e)articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f)articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
g)articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h)articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
i)articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l)articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Note all'art. 53:
Si riporta il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 241 del 1990, come modificata dal presente decreto:
«Art. 26. Obbligo di pubblicazione
1. (abrogato).
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.».
Il testo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
3-bis. (abrogato).».
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
La legge 18 giugno 2009, n. 69, modificato dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 maggio 2011, n. 110.
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 giugno 2011, n. 145.
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 luglio 2011, n. 155.
La legge 11 novembre 2011, n. 180, modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265.
Il decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. 1
a)articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b)articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
c)articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d)articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
e)articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f)articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
g)articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h)articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
i)articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l)articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Note all'art. 53:
Si riporta il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 241 del 1990, come modificata dal presente decreto:
«Art. 26. Obbligo di pubblicazione
1. (abrogato).
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.».
Il testo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
3-bis. (abrogato).».
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
La legge 18 giugno 2009, n. 69, modificato dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 maggio 2011, n. 110.
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 giugno 2011, n. 145.
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 luglio 2011, n. 155.
La legge 11 novembre 2011, n. 180, modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265.
Il decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. 1