Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Art. 17.Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato1.((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ((...)) ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
2.((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, ((...)) con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Entrata in vigore il 8 giugno 2016
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