Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 13.Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a)agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b)all'articolazione degli uffici, le competenze ((...)) di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c)all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d)all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Entrata in vigore il 8 giugno 2016
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