Art 3

Art. 3.


Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'

1.Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
Entrata in vigore il 5 aprile 2013
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