Art 1

Art. 1.1.L'espressione "qualifica superiore" usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento puo' essere effettuato anche in soprannumero.
2.L'inquadramento di cui al comma 1 non puo' comunque avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978.
3.I provvedimenti comunque emessi in difformita' alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorche' registrati.
4.I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.
5.Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1986

Sentenze2

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