Art 8
Art. 8.((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 17 GIUGNO 2021, N. 87))((1))--------------AGGIORNAMENTO (1)
La L. 17 giugno 2021, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021".
La L. 17 giugno 2021, n. 87 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 56 del 2021".