giurisdizione

Art. 7. Giurisdizione1.All'articolo 244, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e' aggiunto il seguente periodo: «La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 244 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 244 (Giurisdizione). (art. 81, direttiva 2004/18;
art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, comma 7, legge n. 109/1994; art. 6, comma 1, legge n. 205/2000; art. 6, comma 19, legge n. 537/1993). - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
La giurisdizione esclusiva si estende alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative.
2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorita'.
3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115, nonche' quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133 commi 3 e 4.».
Entrata in vigore il 26 marzo 2010
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